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Decreto — n. 32916/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing of case termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32916/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling on the tax authority's appeal. The case involved a dispute over the automatic termination of proceedings mandated by Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. The court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a court lists a case for extinction pursuant to the new procedural framework, the litigation terminates automatically unless parties request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax law provisions automatic termination civil procedure case listing sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3, Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14944/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RUOPPOLO ANGELO, rappresentatoe difeso dall’Avvocato COPPOLA PAOLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIAn.8784/10/2021 depositata il 20/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO