Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2022 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency confirmed the regular conclusion of the dispute without any formal denial of the tax assessment. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural mechanism for automatic extinction applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically terminated by legislative provision upon listing, the proceedings are extinguished and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22718/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro FINBEST SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. CASTALDI LAURA e DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE, nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 74/08/2019 depositata il 17/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO I