Cassation court dismisses tax agency appeal regarding extinction of civil proceedings due to legislative time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinct. The lower court found that the insertion of the case into a specific legislative list automatically documented the regular conclusion of the dispute under new procedural laws. Consequently, the court held that the process terminated by operation of law, leaving no ground for the agency to contest the extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative list explicitly documents the regular conclusion of proceedings and confirms the absence of objections, the process is deemed extinct by operation of law, barring further litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38597/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARKEMA SRL SOCIO UNICO, rappresentatae difesa dagli avvocati BARIE' MARGHERITA, MARCONI MASSIMO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.3747/ 04/ 2018 depositata il 11/09/2018 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC