Italian Civil Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the lower court's ruling that the case was automatically terminated upon its inclusion in the closure registry. The State Agency argued that the registry entry confirmed the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions, noting the absence of any formal denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction took precedence over the parties' ability to request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, comma 3, della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The inclusion of a case in the closure registry automatically extinguishes the proceedings unless the parties explicitly request a hearing to continue the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20802/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SORBARA DAVIDE, rappresentato e difeso dall’AvvocatoMOSCHETTI FRANCESCO unitamente all'avvocato MOSCHETTI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.742/ 06/ 2022 depositata il 03/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/11/2023 Il Presiden