Italian tax court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative declaration of closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had already been extinguished by an administrative act. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency documented the regular conclusion of the dispute under the new tax procedure law. Consequently, the court ruled that no further judicial review was possible as the legal basis for the proceedings no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally extinguished by an administrative declaration of closure, the judicial appeal is inadmissible as the legal basis for the proceedings has ceased to exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38380/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CULLIGAN ITALIANA SPA QUALE INCORPORANE LA CULLIGAN BW, rappresentata e difesa dall’avvocato TERRANOVA ANTONELLA, unitamente all'avvocato JACCHIA ROBERTO A. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNAn.1545/12/2019 depositata il 05/09/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR