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Decreto — n. 32887/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32887/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32887/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.820/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro LEONARDI ROSARIO, elettivamente domiciliato in Catania, via ALDEBARANpresso lo studio dell’avvocato STUDIO MULONE e rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTO VINCENZO -controricorrente- nonchè contro SERIT SICILIA S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. di CATANIA n.3644/2014,depositata il 26/11/2014.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32887/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali che possono compensarsi integralmente tra le parti costituite atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivamente all’epoca di proposizione del ricorso.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato onorari legali determinazione dei compensi accollo delle spese spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
di CATANIA n.3644/2014,depositata il 26/11/2014.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.820/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro LEONARDI ROSARIO, elettivamente domiciliato in Catania, via ALDEBARANpresso lo studio dell’avvocato STUDIO MULONE e rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTO VINCENZO -controricorrente- nonchè contro SERIT SICILIA S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. di CATANIA n.3644/2014,depositata il 26/11/2014.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali che possono compensarsi integralmente tra le parti costituite atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivamente all’epoca di proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensaintegralmente fra le parti le spese del procedimento .