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Decreto — n. 32850/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32850/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering statutory extinction without a formal denial. Consequently, the Supreme Court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended by operation of law rather than on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically terminated by statutory procedure, the civil action is extinguished and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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procedural extinction tax dispute termination automatic process end statutory dismissal civil procedure law procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
818/ 01/ 2021 depositata il 27/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11676/2022 R.G. proposto da GULLACI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO OLIVA CATERINA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Liguria n. 818/ 01/ 2021 depositata il 27/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR