Civil procedure dismissed: tax authority wins when court declares lawsuit extinguished by legislative deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax authority successfully argued that the lawsuit met the statutory deadline for declaring the extinction of litigation. The lower court found that the insertion of the case into the official list documented the regular conclusion of the dispute under the new legislative framework. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision establishes a specific deadline for declaring the extinction of litigation, the failure to act within that period results in the automatic termination of the civil process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2773/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ETNA GOMME DI PULVIRENTI ALFIO E C. S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa d a ll’avvocato GIULIANI FRANCESCO unitamente agli avvocati CASALE GIACOMO, CUTARELLI DANIELA ESPOSITO ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.19/13/2021depositata il 05/01/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO