Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax agency's listing of the case's closure in the official register. The lower court found that the absence of a formal denial of the tax assessment meant the proceedings had ended under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the extinction of the process without ordering further hearings or shifting costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The tax litigation process is extinguished when the tax authority lists the case's closure in the official register, provided no formal denial of the assessment has been issued.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.788/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GAROZZO SALVATORE C SNCrappresentato e difeso dall’Avvocato BELLAVIA GIACOMO ENRICO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIAn.8081/05/2021depositata il 20/09/2021. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO