Court declares civil litigation extinguished due to procedural listing under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the tax authority's request for a ruling on the extinction of the lawsuit. The lower court found that the case was properly listed in a document confirming the regular conclusion of the dispute under specific legislative articles. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the civil process extinguished when the case is listed in a document confirming the regular conclusion of the dispute under the new procedural law, thereby ending the litigation without a substantive decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24082/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SPARKLE SRL, rappresentata e difesa da ll’avvocato TINELLI GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n. 568/ 23/ 2019 depositata il 26/02/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC