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Decreto — n. 32774/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 32774/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinct following the tax authority's successful appeal. The lower court ruled that the case was formally closed because the tax agency listed the dispute in an administrative register, satisfying statutory requirements for case termination. Consequently, the court upheld this procedural extinction and assigned the litigation costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The listing of a civil lawsuit in the administrative register for tax debt extinction constitutes a formal termination of the proceedings, barring further judicial action unless parties specifically request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax debt listing administrative register case termination litigation costs allocation contenzioso tributario imposta sull'energia arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15132/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PALERMO ENERGIA AMBIENTE - P E A - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati VAGLIO ERMANNO, SPOLIDORO MARCO SAVERIO e GROSSI GIAN LUCA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4869/ 14/ 201 8 depositata il 09/11/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO