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Ordinanza — n. 32772/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to automatic debt cancellation under new budget law for small tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32772/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased rather than rejecting the appeal. The appellant sought to overturn a tax assessment for a registration fee, but the debt was automatically annulled by a new budget law effective after the appeal was filed. Consequently, the court terminated the proceedings without ruling on the merits of the original tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 222 della Legge di bilancio 2023; Art. 1, comma 227 della Legge 197/2022: The automatic annulment of tax debts under the specified budget law renders the subject matter of the dispute ceased, precluding any further judicial examination of the underlying tax liability.

Parole chiave

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automatic debt annulment budget law 2023 tax registration fee cessation of dispute small amount debt Cassation procedure tax collection agency sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 222 della Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022)
19560; Cass. 12.10.2018, n.
Art. 1, comma 227 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197
19560; Cass. 12.10.2018, n.
Art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
ex multis Cass. 30.9.2015, n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30.9.2015, n. 19560
ex multis Cass. 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. 9.3.2021, n. 6400; Cass.
Cass. n. 17780 del 2023
6400; Cass. n. 17780 del 2023)
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3718-2017 proposto da: ALBUM RUSSO S.N.C. DI RICCARDO E SALVATORE RUSSO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa dall’Avvocato SALVATORE LO GIUDICE giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2172/03/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata l’8/6/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Album Russo s.n.c. di Riccardo e Salvatore Russo propongono ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 859/2013 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale notificata da Riscossione Sicilia S.p.A., con relativo estratto di ruolo, per il pagamento di tassa di registro in relazione a contratto di locazione stipulato nel 2005; la Concessionaria è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. deve darsi atto che, con memoria depositata in data 27/10/2023, con allegata documentazione, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all’impugnata cartella esattoriale, di valore inferiore ad Euro 1.000,00, per intervenuto annullamento ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022); 1.2. va premesso che, dopo la presentazione del ricorso e prima della data fissata per la sua trattazione in camera di consiglio, è stata emanata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, all’articolo 1, comma 227, prevede l’annullamento automatico dei debiti, fino alla somma di Euro 1.000,00, articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 1.3. la cartella in esame rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 21 aprile 2012, come attestato in sentenza e nel ricorso, e che l'importo per il quale si procede, risultante dalla sentenza impugnata (sul punto non risultano contestazioni delle parti), è di Euro 315,12; 1.4. deve conseguentemente darsi atto della cessazione della materia del contendere;

2. nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva della Concessionaria;

3. il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, e l’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (cfr. ex multis Cass. 30.9.2015, n. 19560; Cass. 12.10.2018, n. 25485; Cass. 28.5.2020, n. 10140; Cass. 9.3.2021, n. 6400; Cass. n. 17780 del 2023)

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,