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Decreto — n. 32754/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal against civil court ruling declaring tax litigation extinguished by law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32754/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared a tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court upheld the decision that the legal process ended automatically, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally listed for extinction under the new procedural framework, the litigation is deemed concluded and extinguished by operation of law, barring further proceedings unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction decreto legge 2023 processo estinto Agenzia delle Entrate legittimità formale procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LIGURIA n.749/ 04/ 2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30705/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro L.T.M. DI TINCANI LUCIA C. S.N.C., MARCESINI LAURA, TINCANI LUCIA, TINCANI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato MERGONI GIOVANNI unitamente all'avvocato ANTONINI VALENTINA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.749/ 04/ 2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC