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Decreto — n. 32750/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32750/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax authority's procedural listing of the case. The lower court found that the insertion into the specific list documented the regular conclusion of the dispute under the new 2023 legislation, noting the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the parties free to request a hearing only if they wished to continue.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a tax case into the statutory list for extinguishment of proceedings automatically terminates the litigation, barring further action unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment procedural listing mechanism Legge 197 2022 provisions automatic process termination tax authority procedure arretrati d'imposta contenzioso tributario tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11689/2022 R.G. proposto da SICILIANA MACERI E SERVIZI SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato BRANCA VITO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. M essina n. 9483/02/2021 depositata il 26/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC