Italian court declares civil process extinguished due to tax dispute resolution via administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished after the tax dispute was resolved through an administrative listing. The lower court found that the insertion of the case into the list of concluded proceedings under the 2022 tax law indicated regular termination without a formal denial. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished when the tax authority's listing of concluded proceedings demonstrates the regular definition of the dispute, barring a specific request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1622/2022 R.G. proposto da : DE ASCENTIS PAOLO, rappresentoe difeso d a ll’ Avv CHINELLI MASSIMO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LIGURIAn.666/4/2021 depositata il 15/06/2021. depositata in data 02/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/11/2023 Il Presidente