Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by administrative act listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act listing the case under the new 2023 tax law. The lower court found that the insertion into the list documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax authority's claim. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case for tax extinction, the civil procedure is automatically extinguished unless parties request a hearing, and advanced costs remain with the prepaying party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1148/2022 R.G. proposto da : GREMAR DI GREGORIO LUCA GIUSEPPE E MAROCCHI ENRICO SNC, MAROCCHI ENRICO, GREGORIO LUCA GIUSEPPE, rappresenti e difesi dell’AvvCOLANGELO GENNARO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIA n.2091/26/2021 depositata il 07/06/2021. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/11/2023 Il Presidente