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Decreto — n. 32740/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32740/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering statutory extinction without a formal denial. Consequently, the appeal was dismissed because the substantive litigation had already ended by operation of law, leaving only the option for parties to request a hearing if they wished to continue.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a dispute is automatically extinguished by statutory provisions, the procedural action is terminated, and the court must declare the extinction of the process.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings statutory termination of litigation tax law procedural rules declaration of process extinction civil procedure termination amministrazione fiscale ricupero d'imposta imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 of Law n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27968/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro DODERO ROLDANO, SIGHINOLFI ENRICO, SIGHINOLFI LUCIANO, TOLOZZI GIOVANNI, rappresentati e difesi in secondo grado dall’Avv. GLENDI CESARE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 629/01/2018 depositata il 22/05/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO