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Decreto — n. 32734/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive review of administrative acts.

Numero d'incarto Decreto — n. 32734/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court's declaration of procedural extinction. The lower court ruled that the tax dispute was extinguished because the tax authority had listed the case for closure under specific legislative provisions, noting no formal objection was raised. The cassation court rejected the appellant's arguments, holding that the procedural extinction mechanism does not preclude a substantive review of the underlying tax liability or the validity of the administrative acts.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The extinction of proceedings due to the listing of a case for closure does not bar a subsequent substantive review of the tax liability or the validity of the administrative acts if the extinction was based solely on procedural formalities.

Parole chiave

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procedural extinction tax procedure administrative closure substantive review Corte di Cassazione decreto legge legittimità procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
647/07/2021 depositata il 30/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9198/2022 R.G. proposto da EGIZII DI MARCO FRANCESCO, rappresentato e difeso da ll’avvocato DEL FEDERICO LORENZO unitamente all'avvocato SANVITALE PIERO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo SEZ.DIST. P escara n. 647/07/2021 depositata il 30/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE