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Ordinanza Interlocutoria — n. 32703/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders joinder of tax refund appeals but remands for new hearing due to lack of notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32703/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the joinder of two separate tax refund appeals filed by sisters against the Revenue Agency. The lower courts had previously denied the claims because the expropriated property was located in Zone F, which does not qualify for the tax exemption applicable to Zones A through D. The Court decided to join the cases for efficiency but remanded them to a new hearing schedule because the new defense attorney for one sister had not been properly notified of the hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When multiple appeals against identical judgments on similar facts are joined, a new hearing schedule must be established if a party's right to defense was compromised by a lack of proper notification.

Parole chiave

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tax refund appeal zone F exemption joinder of causes lack of notification right to defense remand for new hearing Revenue Agency rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 11 della l. n. 413/91
Art. 380-bis c.p.c.
20724/2022 (in seno al quale, infatti, la controricorrente Alessandra Concita La Rosa, in data 11/09/2023, ha deposita to memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.), mentre analogo provvedimento non le veniva comunicato in relazione al procedimento n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
20724/2022 (in seno al quale, infatti, la controricorrente Alessandra Concita La Rosa, in data 11/09/2023, ha deposita to memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.), mentre analogo provvedimento non le veniva comunicato in relazione al procedimento n.
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Testo completo

RESUPPOSTI Ud.21/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i a i n n . 20686/2022 e 20724/2022 R.G. propost i da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro LA ROSA ANTONIA e LA ROSA ALESSANDRA CONCITA , rappresentate e difese, per procura allegata ai rispettiv i att i di costituzione di nuovo difensore, d a ll’avvocato PISTONE GIUSEPPINA (PSTGPP76A50A070U), e domiciliate presso il domicilio digitale di quest’ultima giuseppina.pistone@pec.ordineavvocaticatania.it; -controricorrenti- avverso le sentenze d ella C.T.R. (sez. dist . di Catania) n. 4565/2022e n. 4577/2022, entrambe depositate i l 16/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. Rilevato che Antonia e Alessandra Concita La Rosa, a seguito dell’espropriazione di un capannone industriale con annesso terreno pertinenziale ( del quale erano comproprietari e insieme alla madre e all a sorell a Angela), otte n ne ro la relativa indennità ( pro quota ) , sulla quale venne operata la ritenuta IRPEF del 20%, ai sensi dell’art. 11 della l. n. 413/91; successivamente, le due sorelle impugnarono dinanzi alla C . T . P . di Catania, con distinti ricorsi, il silenzio - rifiuto formatosi sull e rispettive istanze di rimborso ; iricorsi ven ner o accolt i , sul presupposto che l’immobile ricadesse in zona F, non contemplata dalla citata disposizione (che fa riferimento unicamente ai beni ricadenti nelle zone A, B, C e D); a seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, lesentenze di primo grado vennero confermat e dalla C .

T . R . siciliana , sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe contestato la circostanza della appartenenza del bene alla zona F (sicché sulla stessa si sarebbe formato il giudicato interno), e comunque non avrebbe provato i presupposti per una diversa “zonizzazione”; con distinti ricorsi, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato, sulla base di due motivi, le due sentenze di secondo grado, dando luogo ai procedimenti di cui ai nn. r.g. 20686 e 20724 del 2022; a seguito della morte del precedente (comune) difensore, in entrambi i procedimenti si è costitui ta , c on comparsa del 28.10.2022, la nuovaprocuratrice avv.

Giuseppina Pistone; la fissazione dell’adunanza camerale del 21/09/2023 veniva regolarmente comunicata all’avv. Pistone, in data 25/05/2023, in relazione al procedimento n. 20724/2022 (in seno al quale, infatti, la controricorrente Alessandra Concita La Rosa, in data 11/09/2023, ha deposita to memoria ex art. 380 - bis.1 c.p.c.), mentre analogo provvedimento non le veniva comunicato in relazione al procedimento n. 20686/2022; considerato che la connessione oggettiva (trattandosi di ricorsi avverso sentenze identiche imperniati su analoghi motivi, in relazione alla medesima fattispecie sostanziale) e parzialmente soggettiva dei due procedimenti ne rende, preliminarmente, opportuna la riunione;

è, peraltro, necessario disporre un rinvio a nuovo ruolo delle cause così riunite, in considerazione dell’impossibilità di dispiegare compiutamente il proprio diritto di difesa, da parte di Antonia La Rosa, in conseguenza della mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale, di cui s’è detto;

P.Q.M.

Dispone la riunione del ricorso n. r.g. 20724/2022 al