Cassation appeal dismissed due to procedural defect where tax bill number in settlement request did not match case file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal filed by Balletti Alfonso against a regional tax commission decision. The appellant argued for the dismissal of proceedings by submitting a settlement request containing incorrect tax bill numbers and case identifiers. The Court found these discrepancies prevented the verification of the settlement's validity and ordered a remand to the original court role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 12 d.lgs. 98/2011; Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.: When a request for dismissal of proceedings submitted via telematic channels contains factual errors regarding the case number or tax bill reference inconsistent with the official record, the Court must order a remand to the original role to verify the perfection of the settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 554/2016proposto da: Balletti Alfonso, rappresentatoe difeso dall’Avv. Salvatore Lo Giudice, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Arno, n. 38. -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. (già SeritSicilia s.p.a.), nella qualità di Agente della Riscossione della Provincia di Agrigento, nella persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 1627/35/15, depositata in data 17 aprile 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 9 novembre2023 da l C ons igliere Lunella Caradonna ;
RITENUTO CHE 1. Balletti Alfonso ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 345/4/10 del 25 giugno 2010, che aveva respinto il ricorso avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 2912008003724209, notificata il 27 agosto 2009, concernente l’iscrizione a ruolo n. 2008/331, per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni.
2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo che l’assenza dell'agente della riscossionenon determinava l'annullamento della cartella impugnata; che la cartella era stata regolarmente notificata, come affermato dallo stesso appellante sia nel ricorso introduttivo che in appello; che, in ogni caso, la relazione di notificazione non era assente, stante che dall'esame dell'originale si evincevasolo la scarsa leggibilità di tale indicazione e che i vizi dedotti non determinavano la nullità della notificazione ed erano, dunque, sanabili per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.;che, infine, la cartella era motivata, trattandosi in specie di iscrizione a ruolo conseguente ad avviso di accertamento (n. RJOH00067, notificato il 21 aprile 2007) e conteneva le indicazioni sufficienti per l’identificazione delle somme pretese dall'Amministrazione finanziaria. 3.Balletti Alfonso ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso .
CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del decreto legislativo n. 546/92, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 148 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 3.Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
4. Il quarto mezzo deduce la v iolazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. 5.Osserva il Collegio, in via preliminare, che il ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 27 ottobre 2023, istanza(comunicata alla Agenzia delle Entrate e alla società intimata, giusta ricevut e di avvenuta consegna del 27 ottobre 2023, in atti)con la quale ha chiesto l’estinzione del giudizio, deducendo di avere definito la lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 ed allegando la domanda di definizione della lite, con quietanz e di pagamento e modello F24. 5.1Va rilevato, al riguardo, che nella domanda di definizione allegata all’istanza di estinzione del giudizio, a. pag. 1, nella parte destinata all’indicazione dei dati della lite fiscale pendente, la causa oggetto di definizione è la n. 5152 del 2008, mentre, a pag. 1 della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione , risulta che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è stata notificata il 27 agosto 2009; inoltre, sempre nella domanda di definizione agevolata, il numero dell’atto impugnato della Commissione tributaria regionale della Sicilia è il «115/24/10», che non trova alcuna corrispondenza in atti. 5.2Deve, quindi , disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di acquisire informazioni sul perfezionamento della definizione agevolata riguardante la presente causa e specificamente la cartell