Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit between G P S.R.L. and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the case was automatically terminated under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of judgments. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, ruling that no further judicial action was necessary as the legal basis for the dispute had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically extinguished by law upon the transmission of a judgment list, the appellate court must declare the proceedings terminated without ordering a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32264/2021 R.G. proposto da : G P S.R.L., rappresentato e difeso dall’AvvocatoCINQUEMANI LUIGI contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.4463/ 08/ 2021 depositata il 12/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC