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Ordinanza — n. 32662/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment ruling on property value and accessory land issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32662/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the taxpayer's claims regarding factual errors in property valuation and the status of accessory land. The court affirmed that the lower court correctly applied minimum valuation parameters despite the lack of sales contracts and ruled that taxpayers cannot contest tax assessments based on unproven accessory land claims. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay litigation costs to the municipality.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation cannot review factual errors or judicial valuation errors in tax proceedings, and taxpayers cannot challenge tax assessments based on unproven claims regarding accessory land or alternative valuation methods.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocazione sentenza Cassazione errore di fatto valore venale terreni pertinenze fiscali valutazione giudiziale ICI IMU inammissibilità ricorso stima immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
in sintesi, il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 395 n.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
art. 391 bis c.p
10400 del 2022), secondo cui «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27573/2018
Cass. 13017/2012
Cass. 19639/2009
Cass. n. 10400 del 2022
Cass. n. 10400 del 2022), secondo cui «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15355-2020 proposto da: LEVEROTTI FRANCA, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato ETTORE GINO BECCARI CUTURI, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente– contro COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dagli Avvocati FRANCESCA PANESI e MANUELE PELLEGRINI giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 25254/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 9/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Franca Leverotti propone ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., della sentenza di questa Corte n. 25254/2019, che aveva respinto il ricorso avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana n. 278/2018, ed ha depositato memoria difensiva; il Comune di Massa resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell'aver ritenuto la sussistenza «di un fatto decisivo», ovvero «la concreta utilizzabilità a scopo edificatorio e limitata» dei terreni oggetto di tassazione ICI, senza tener conto di «circostanze che erano state … rappresentate e documentate nei diversi gradi di giudizio ed in particolare nel ricorso introduttivo del giudizio di Cassazione e nella memoria integrativa in data 24 giugno 2019», deducendo che «i terreni per cui causa non …(avevano)… alcuna potenzialità edificatoria», con conseguente errore di fatto per la mancata valutazione di «tutta una serie di circostanze (vincoli, norme ed espressi riconoscimenti dell'Ente impositore)» che escludevano l’«edificabilità dei cespiti tassati»; 1.2.con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio nell'aver ritenuto che «l’assenza di contratti di compravendita nel periodo in questione non imped(iva)… al Comune di valutare il terreno, né rende(va)… di per sé illegittimi i criteri utilizzati» per la stima del valore venale dei terreni, senza tener conto che «l’assenza … di transazioni immobiliari … comporta(va)… un’evidente violazione della normativa, richiamata … dalle circolari del Ministero dell’Economia e della Finanza in materia di ICI e di IMU e neppure … della sentenza SS.UU. n. 25506 del 2006», lamentando, dunque, la ricorrente, che «proprio quell'assenza, determinata fra l'altro dall'inerzia dell’Amministrazione nell'adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica, debba costituire -a tenore di legge- elemento di valutazione imprescindibile del sistema di calcolo stesso»; 2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 2.2. secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto, riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consista in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; 2.3. l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

U, 07/03/2016, n. 4413); 2.4. questa Corte ha, dunque, evidenziato che, in generale, l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche atteso che, mentre l'art. 395, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. concerne l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, la falsa percezione di norme che contemplino la rilevanza giuridica di quegli stessi fatti integra gli estremi dell'error juris sia nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, – riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. ex multis, Cass. 05/05/2017, n. 10930;

Cass.13/01/2015, n. 321; Cass. 29/12/2011, n. 29922; Cass. 10/06/2009, n. 13367); 2.5. in particolare, esula dall’ipotesi di vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (cfr. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994;

Cass. 14/04/2017, n. 9673); 2.6. si è, altresì, escluso il rimedio revocatorio anche nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, anche se indotto da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali (cfr. Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); 2.7. l’errore, per essere percettivo e dunque rilevante, non deve riguardare l’attività valutativa e interpretativa compiuta dal giudice anche con riferimento agli elementi processuali, ivi compresa la ritenuta scorretta valutazione ed interpretazione dei motivi di ricorso (Cass.15/06/2012, n. 9835). 2.8. in sintesi, il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione; 2.8. sulla base delle condizioni di revocabilità sopra rassegnate, va rilevato che nel caso di specie, invece, la ricorrente, denunciando l’errata applicazione di norme di diritto (artt. 2, comma 1, lett. b, e 5, comma 5, D.Lgs. n. d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005) e l’errore di giudizio, caduto su fatti, relativi all’edificabilità dei terreni ed al valore venale degli stessi, ampiamente dibattuti e quindi controversi, come emerge dallo stesso ricorso, ove si evidenzia espressamente che la Corte avrebbe convalidato la tesi dell’amministrazione senza operare un adeguato vaglio critico dei documenti depositati, non individua affatto l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte con l’ordinanza impugnata; 2.9. il profilo di violazione di legge del quale si denuncia l'omessa individuazione è stato esaminato dalla sentenza impugnata che tuttavia ha ritenuto, con valutazione non censurabile in questa sede, quanto segue:«La CTR ha rilevato che il terreno di cui si tratta è qualificato come area edificabile dallo strumento urbanistico generale e pertanto così deve considerarsi, pur potendosi tenere conto delle maggiori o minori attualità della potenzialità edificatorie.

La sentenza della CTR è conforme ai consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte. Deve qui richiamarsi l'orientamento costante espresso sin dalla sentenza a sezioni unite n. 25506/2006, (fondato sulle norme di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504) in virtù del quale un'area, ai fini dell'applicazione dell'ICI, è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria «impennata» di valore rilevante ai fini fiscali (cfr.

Cass. s.u. n. 25506/2006; Cass. n. 4952/2018; n.9202/2019; n. 27426/2018). I giudici di merito, peraltro, hanno tenuto conto del fatto che la concreta utilizzabilità a scopo edificatorio è limitata, e hanno infatti ridotto il quantum, ritendendo che l'area debba essere valutata secondo i parametri minimi. L'assenza di contratti di compravendita nel periodo in questione non impedisce al Comune di valutare il terreno, né rende di per sé illegittimi i criteri utilizzati; il giudice del merito, con accertamento in fatto qui insindacabile, ha applicato il valore ritenuto congruo (importo minimo) evidenziando peraltro che la parte non ha offerto valori alternativi rispetto a quelli indicati dal Comune, insistendo nella inaccettabile tesi che il valore venale dei terreni fosse "inesistente".

Infine, quanto alla dichiarata natura di pertinenza del terreno, la CTR ha rilevato che, ai fini fiscali, è necessario che le pertinenze siano indicate specificamente nella dichiarazione ICI, e ciò è conforme ai consolidati principi espressi da questa Corte, la quale in più occasioni ha rilevato che al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (si veda, da ultimo Cass. 27573/2018; v. anche Cass. 13017/2012;

Cass.19639/2009)»; 2.10. la ricorrente, inoltre, laddove si duole che i motivi dell’impugnazione dell’atto impositivo («il senso delle eccezioni proposte dalla contribuente») siano stati letti e quindi interpretati male, non denuncia un errore di fatto ma un errore di valutazione poiché, attraverso questo tipo di censura, tende a riproporre nuovamente all'attenzione della Corte l'esame dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione, già valutati e rigettati, ad avviso della ricorrente perché male interpretati, denunciando così un errore di interpretazione non ulteriormente censurabile, come già affermato da questa Corte (cfr.

Cass. n. 10400 del 2022), secondo cui «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione»;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma d