Civil procedure dismissed: tax court declares litigation extinguished due to automatic filing of extinction notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the lower court's finding that the tax authority had formally notified the extinction of the lawsuit. The plaintiff, Signorelli Mario, challenged this decision against the Revenue Agency, arguing over the procedural validity of the extinction notice. The court upheld the dismissal because the statutory conditions for automatic extinction were met, rendering further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the tax authority notifies the extinction of proceedings, the process is automatically extinguished unless parties request a hearing.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1758/2022 R.G. proposto da : SIGNORELLI MARIO, rappresentato e difesodall’Avvocato ESPOSITO ORAZIO STEFANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIAn.5401/05/2021 depositata il 04/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS