Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by specific legislative articles. The lower court ruled that the case was definitively resolved without a formal denial, triggering statutory provisions for the extinction of the legal process. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the litigation ended by operation of law rather than on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a case is listed for extinction of proceedings without a formal denial, the process terminates automatically and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28047/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DALLA PRIA CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato,PAGNOTTA NICOLA unitamente all'avvocato MARTIN STEFANIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1055/01/2021 depositata il 26/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE