Civil appeal dismissed; tax authority wins on procedural extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the tax authority against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority's administrative act listed the case as definitively resolved under specific 2022 legislation, thereby removing the need for a separate judicial decision on denial. The Court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory listing mechanism automatically terminates the litigation without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case as definitively resolved under the specified statutory framework, the civil proceedings are automatically extinguished, and the opposing party cannot force a continuation of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24881/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SAPORITO FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato TAVERNA SALVATORE,unitamente all'avvocato STEFANINI ANNA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIAn.622/03/2021 depositata il 26/02/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE