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Decreto — n. 32654/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by automatic termination under new law due to lack of denial.

Numero d'incarto Decreto — n. 32654/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a tax dispute between Mauro D'Esposito and the Revenue Agency. The lower court ruled that the case terminated automatically because the Revenue Agency failed to issue a formal denial of the tax assessment within the statutory timeframe. Consequently, the court held that the process ended by operation of law, leaving no room for further litigation on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax authority fails to issue a formal denial within the prescribed period, the litigation extinguishes automatically, and the parties cannot request a hearing to revive the proceedings.

Parole chiave

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automatic extinction tax litigation statutory deadline lack of denial procedural termination differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
depositata in data 02/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29374/2021 R.G. proposto da : D'ESPOSITO MAURO, rappresento e difeso dell’Avv. GIUTTARI GIORGIO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avv Generale Dello Stato. avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.3555/13/2021 depositata il 27/04/2021. depositata in data 02/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/11/2023 Il Presidente