Cassation court dismisses appeal against tax agency ruling declaring tax litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Somit S.R.L. against a lower court decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering automatic extinction. The court upheld this procedural outcome, affirming that the statutory mechanism for extinguishing proceedings was correctly applied without requiring further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the prescribed register, the proceedings are automatically extinguished by operation of law, and the opposing party cannot challenge this statutory extinction through cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7860/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOMIT S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato PIVA GIUSEPPE, unitamente agli avvocati BEGHIN MAURO, CARRARO AVENTI GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1105/01/2021 depositata il 22/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE