Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's ruling on the procedural listing of the case. The plaintiff, ICARO ECOLOGY SRL, challenged the tax authority's decision based on a new law intended to expedite the extinction of litigation. The court upheld the lower court's finding that the procedural steps mandated by the new legislation had been completed, thereby terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares a civil proceeding extinguished when the statutory conditions for automatic termination under specific legislative reforms are met, rendering further litigation unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1525/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ICARO ECOLOGY SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE unitamente agli avvocati VALENTI MARCELLO ePUDDU LAURA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. C altanissetta n. 7462/07/2021depositata il 01/09/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC