Cassation court dismisses appeal regarding procedural extinction of civil litigation due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found the case extinguished because the tax authority listed the judgment in an official register, satisfying the conditions for automatic termination under the new tax law. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a judgment in the official register of the tax authority triggers the automatic extinction of the civil proceedings, terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22538/2016 R.G. proposto da: IMMOBILIARE PIRAINETO DI PALAZZOLO GIUSEPPE C SAS, rappresentata e difesa dagli Avv. PARLATO MARIA CONCETTA e PARLATO ANDREA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 627/35/2016 depositata il 17/02/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC