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Decreto — n. 32619/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 32619/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a decree issued by the Revenue Agency. The Revenue Agency argued that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions, noting the absence of any formal denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the parties free to request a hearing only if they wished to continue.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a tax case into the statutory list for extinguishment automatically terminates the proceedings, barring further action unless explicitly requested by the parties.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment automatic termination proceedings Revenue Agency decree Legge 197/2022 provisions procedural time limits contenzioso tributario lite in materia di tariffa autorità giudiziaria fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
VENEZIAn.1186/06/2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9133/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro TURATTO ROBERTO, IOF TURATTO MARIO SRL, rappresentatie difesi dagli avvocati DRUDA DAVIDE, REGGIO D'ACI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIAn.1186/06/2021 depositata il 01/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES