Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative list insertion under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the tax authority inserted the case into a specific administrative list. The taxpayers argued against this procedural outcome, but the court found the insertion valid under the new law regarding declaration of extinction. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a tax case into the administrative list for extinction of proceedings automatically extinguishes the litigation, barring further appeals unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9713/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MATARAZZO CARMELA, MATARAZZO CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato DI FIORE MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.7042/05/2021 depositata il 05/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO