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Decreto — n. 32555/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32555/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a decree by the Regional Court of Molise. The lower court ruled that the litigation terminated automatically because the case was listed in the official register of extinguished proceedings under the new legislative framework. Consequently, the court upheld this procedural outcome, noting that the parties retain the option to request a hearing if they wish to continue.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the official list of extinguished proceedings automatically terminates the litigation, subject only to the parties' right to request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination legislative decree civil procedure list of extinguished cases estensione della procedura decorrenza del termine contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3 del codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4655/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BRANCAZIO GIULIO, rappresentato e difeso da ll’avvocato DI PRINCIPE NICOLETTA unitamente all'avvocato DI IACOVO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 350/ 02/ 2021 depositata il 23/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS