Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination of proceedings under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is automatically terminated under specific legislative provisions regarding tax proceedings, the legal action is extinguished without the need for a formal declaration of extinction by the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7869/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRANATA MARIO, rappresentato e difeso in secondo grado, dal dott. CARDILLO LEONARDO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.8358/06/2021 depositata il 23/09/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO