Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a tax firm against the tax agency's declaration that a tax lawsuit had extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the lawsuit extinct had been met, citing specific articles of the 2022 law and the Civil Procedure Code. Consequently, the court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court declares that a tax lawsuit extinguishes automatically upon the transmission of the list of cases, unless parties request a hearing, and the costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1835/2022 R.G. proposto da HAO MAI 3 SRL(oggi MAX SHOP LI SRL), rappresentata e difes a dagli avvocati GIRELLI SARA eREMUS MARZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. Brescia n. 3109/26/2021 depositata il 27/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO