Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings between Max Shop MI SRL and the Italian Revenue Agency extinguished. The lower court found that the automatic inclusion of the tax debt in the official declaration list satisfied the statutory conditions for case termination under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal was rejected as the procedural requirements for extinction were met, leaving no further grounds for litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a tax debt is automatically declared in the official list, the civil proceedings are extinguished by operation of law unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1820/2022 R.G. proposto da HAO MAI 4 SRL(oggi MAX SHOP – MI SRL) , rappresentata e difesa da ll’avvocato REMUS MARZIO unitamente all'avvocato GIRELLI SARA contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia SEZ.DIST. BRESCIA n. 3110/26/2021 depositata il 27/08/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES