Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the automatic termination triggered by the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency. The Revenue Agency argued that this procedural step, mandated by the new tax law, signifies the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The insertion of a case into the statutory list for the reduction of litigation times automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1565/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ICARO ECOLOGY SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE unitamente agli avvocati PUDDU LAURA eVALENTI MARCELLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ. Sicilia DIST. C altanissetta n. 10201/07/2021 depositata il 17/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC