Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative act under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Luigi Accardi's appeal against a tax court ruling declaring the litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into an official list by the Revenue Agency, pursuant to the new tax law, documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax assessment. Consequently, the court held that the legal process had terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The insertion of a tax case into the official list of extinguished proceedings by the tax authority constitutes a definitive conclusion of the dispute, automatically extinguishing the legal process and allocating costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33404/2019 R.G. proposto da : ACCARDI LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPARELLA FRANCO, unitamente agli avvocati PARLATO ANDREA,PARLATO MARIA CONCETTA contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.2038/ 12/ 2019 depositata il 02/04/2019pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO