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Decreto — n. 32493/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32493/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on an administrative act. The plaintiff, a tax authority, challenged a decision by the Regional Court of Verona that dismissed the case based on new legislative provisions. The court upheld the lower court's decision, confirming that the procedural rules mandated the automatic termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The introduction of a specific list of extinguished proceedings automatically terminates the legal action, barring further requests for scheduling unless explicitly requested by the parties.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment automatic dismissal procedure Legge 197/2022 provisions Cassazione decision administrative tax law contenzioso tributario validità della tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4108/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MESSETTI SABRINA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHESE TIZIANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO SEZ.DIST. VERONAn.1256/02/2021 depositata il 18/10/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES