Cassation Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by BASF Italia against the tax authority's declaration that the legal proceedings had extinguished. The lower court ruled that the lawsuit ended automatically because the tax authority transmitted the case to the extinction list under Article 40 of D.L. 13/2023, which mandates automatic closure upon transmission. Consequently, the court upheld the decision that the process was legally terminated without a substantive ruling on the tax dispute itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, D.L. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022: The transmission of a tax dispute to the extinction list pursuant to the emergency decree automatically extinguishes the legal proceedings, barring further litigation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30190/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. contro BASF ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli Avv MARINO GIUSEPPE , NICASTRO ROSAMARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.1546/20/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 17/11/2023 Il Presidente