Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new procedural law article 198.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the transmission of a document to the tax agency. The lower court ruled that the process terminated automatically under Article 1, Section 198 of Law No. 197/2022, noting the absence of any formal objection. Consequently, the court dismissed the appeal against the tax authority's request for cost allocation, affirming the statutory extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; When a document is transmitted to the tax authority under the new procedural regime, the civil proceedings are automatically extinguished unless the parties request a hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20492/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro ACCIAI DI QUALITA' CENTRO LAVORAZIONI LAMIERE SPA, rappresentata e difesa dagli Avv. ANTONELLI MARIA e CELLA GIANLUIGI, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 65/03/2018 depositata il 08/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR