Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive review on tax liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed because the tax authority had not issued a formal denial of the tax assessment, triggering automatic extinction under specific procedural articles. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court correctly applied the law without needing to examine the merits of the tax debt itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The extinction of a tax proceeding due to the absence of a formal denial of the assessment does not require a substantive review of the tax liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3628/2022 R.G. proposto da : VECCHIA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIA SALVATORE contro AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.5281/00/2021 depositata il 24/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES