Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the taxpayer against the lower court's declaration of procedural extinction. The lower court ruled that the tax dispute was extinguished because the tax authority had not formally denied the request for extinction of the proceedings, as required by the new tax law. The court upheld this decision, noting that the taxpayer failed to explicitly request the scheduling of a hearing to revive the proceedings, thereby accepting the automatic extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a tax proceeding due to the absence of a formal denial by the tax authority is final unless the parties explicitly request the scheduling of a hearing to revive the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26871/2021 R.G. proposto da : GAZZOLA GILBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n.453/ 01/ 2021 depositata il 18/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC