Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic procedural termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The tax authority argued that the case ended because the defendant failed to request a hearing within the statutory timeframe, citing the new legislative framework designed to expedite extinction. The court upheld this procedural outcome, ruling that the absence of a request for a hearing triggered the mandatory extinction of the suit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax litigation proceeding occurs automatically when the parties fail to request a hearing within the prescribed period, thereby terminating the process and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25739/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MANNO MANUEL, rappresentata e difesa dall’avvocato MORABITO MARIA CHIARA unitamente all'avvocato SANTI UMBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.412/01/2021 depositata il 10/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO