Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to administrative act listing case completion under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following an administrative act listing the case's completion under the new procedural law. The plaintiff, a private care facility, challenged the tax agency's decision based on a specific tax provision, arguing for a reduction in litigation time. The court ruled that the statutory listing of the case's conclusion automatically extinguished the proceedings, leaving the plaintiff to bear the advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a case's conclusion in the official register automatically extinguishes the civil proceedings, terminating the litigation without the need for a separate judicial declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31601/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro CASA DI CURA PRIVATA -VILLA DEI PINI S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. ALAIA FILOMENA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. STACCATA SALERNO n. 4166/02/2021 depositata il 14/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL