Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32390/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax agency ruling declaring civil proceedings extinct due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 32390/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Mario Moretti against the Agenzia delle Entrate's decision declaring civil proceedings extinct. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute, satisfying the statutory requirements for extinction. Consequently, the court upheld the decision that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the designated list for extinction of proceedings constitutes the regular conclusion of the dispute, automatically extinguishing the process without the need for a formal denial of the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax litigation statutory time limits automatic termination cost allocation civil procedure administrative appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023
TOSCANA n.300/ 16/ 2017 depositata il 03/02/2017 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5187/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MORETTI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA LAURA, unitamente all'avvocato CORDEIRO GUERRA ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n.300/ 16/ 2017 depositata il 03/02/2017 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO