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Ordinanza Interlocutoria — n. 32388/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to complex mixed civil-tax issue requiring full trial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32388/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the immediate appeal and ordered a remand to a new public hearing. Barbara Locatelli argued that she, as the naked owner, should receive the tax credit from the company liquidation, while the Tax Agency contended the usufructuary was entitled to dividends and the transaction was tax-avoidance. The court ruled that the case involves complex intersections of civil law, accounting, and tax law with no relevant precedents, necessitating a full public trial rather than a summary decision.

Regesto Legislator

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Art. 981, 982, 984, 1000 c.c.; Art. 44, 14 TUIR: When a cassation appeal involves complex mixed civil-tax questions lacking precedents and significant monetary value, the court must remand the case to public hearing for full trial.

Parole chiave

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mixed civil tax dispute usufruct naked ownership company liquidation credit tax avoidance operation remand to public hearing nomofilactic relevance complex legal issue imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

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Art. 981 c.c.
Art. 982 c.c.
Art. 984 c.c.
Art. 1000 c.c.
Art. 44, comma 7 TUIR
Art. 14 TUIR
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
44, comma 7, e 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo al nudo proprietario delle quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società.
art. 1000 cod. civ
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 2 6 069 / 20 2 1 , propost o da: LOCATELLI BARBARA, rappresentatae difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV. GIANPIERO PORCARO, presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO, N. 18 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 44 / 2021 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositatal’8 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, il quale ha chiesto rimettersi la trattazione del giudizio alla pubblica udienza, in considerazione della particolarità della questione trattata. Rilevato che:

1. Barbara Locatelli chiese il rimborso della differenza fra l'importo corrispondente al proprio credito Irpef per l'anno 2002 e quello pari all'imposta calcolata per l'anno medesimo, con riferimento al trattamento fiscale, per “tassazione separata”, del residuo attivo derivante dalla liquidazione della società Profilo s.r.l., delle cui quote la contribuente era nuda proprietaria. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine, che respinse il ricorso.

2. Il successivo appello proposto dalla contribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali ritennero che il saldo attivo derivante dalla liquidazione non costitui sse una “ massa di valore indistinta ” spettante al nudo proprietario e non all'usufruttuario, essendo invece quest’ultimo titolato ad ottenere i dividendi residuati dalla liquidazione, quali frutti civili; rilevarono,inoltre , che l’art. 1000 cod. civ. prescrive la necessità di un accordo fra usufruttuario e nudo proprietario per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto, e che nella specie tale accordo non era stato dimostrato; ritennero, infine, che l’operazione posta in essere avesse carattere elusivo, «essendo del tutto arbitrario che siano stati i nudi proprietari a percepire, pro quota, il residuo attivo da liquidazione della società e gli stessi abbiano regolarmente dichiarato tali somme e applicato il relativo regime fiscale previsto dall'art. 44 TUIR, non essendovi ragione per la quale dovessero dichiarare un reddito che non possedevano se non evidentemente, per il vantaggio fiscale conseguente al maggior credito d'imposta».

3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Barbara Locatelli con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. Considerato che:

1. Con l’unico, articolato motivo di ricorso la contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo all’epoca vigente, contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo al nudo proprietario delle quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società.

2. Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto. Si tratta, per vero e come rilevato anche dal Pubblico Ministero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato.

La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la