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Decreto — n. 32386/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished due to administrative list entry confirming case resolution under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 32386/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the lower court confirmed the case's resolution via an administrative list. The Agency of Revenue argued that the list entry, mandated by the 2023 decree, proved the regular definition of the dispute and the absence of any denial. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, terminating the litigation without a merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the administrative list of resolved matters constitutes definitive proof of extinction, barring further procedural actions unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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tax appeal extinction administrative list entry procedural termination decreto legge 2023 legittimità judgment imposta sull'utile delle aziende contenzioso tributario imposta alla fonte

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1545/20/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30198/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BASF ITALIA SPA, rappresentata e difesa dall’ avvocato NICASTRO ROSAMARIA unitamente all'avvocato MARINO GIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lombardia n. 1545/20/2021 depositata il 21/04/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE