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Decreto — n. 32384/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority regarding extinction of litigation due to timely declaration.

Numero d'incarto Decreto — n. 32384/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by a tax farm against the extinction of a tax litigation case. The lower court ruled that the process extinguished because the tax authority transmitted the list of cases for the declaration of extinction within the statutory timeframe mandated by the 2022 law. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended automatically without a formal denial, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The transmission of the list of cases for the declaration of extinction by the tax authority within the prescribed period automatically extinguishes the litigation, barring further proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction declaration of extinction timely list transmission automatic process termination tax farm appeal procedural time limits costs allocation procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
889/ 05/ 2020 depositata il 25/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15054/2021 R.G. proposto da FATTORIA DI DORNA AGRICOLA SS, rappresentata e difesa da ll’avvocato STEFANINI ANNA unitamente all'avvocato TAVERNA SALVATORE contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE AREZZO UFFICIO LEGALE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Toscana n. 889/ 05/ 2020 depositata il 25/11/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO