Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 32382/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding declaration deadlines.

Numero d'incarto Decreto — n. 32382/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a list by the Revenue Agency. The lower court ruled that the procedural requirements for automatic termination under the new law were met, noting the absence of any formal objection. Consequently, the proceedings ended without a substantive judgment on the tax dispute itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 198, Law n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: When the Revenue Agency submits a list documenting the regular definition of a tax case, the proceedings are automatically extinguished unless parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction automatic termination procedure Revenue Agency list procedural dismissal tax declaration deadlines tempestività tributaria procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198, Law n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
690/ 11/ 2019 depositata il 02/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34228/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOCIETA' COSMOGAS SRL e ALESSANDRINI ARTURO, rappresentati e difesi dall’avvocato RODA' CARMELA MARGHERITA unitamente all'avvocato D'ALESSANDRO MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . Emilia Romagna n. 690/ 11/ 2019 depositata il 02/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES