Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the tax authority successfully argued that the case was definitively resolved via an administrative listing. The lower court found that the absence of a formal denial in the transmitted list confirmed the regular definition of the dispute under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is definitively resolved through an administrative listing without a formal denial, the civil procedure extinguishes automatically, and the party who advanced the costs bears them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26983/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGROALIMENTARE SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati CIMA ANGELO WALTER e COLUCCI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 151 /01 /2021 depositata il 11/03/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO